Il mercato europeo si apre ai “novel food”

Il Regolamento Ue 2015/2283 sui nuovi alimenti (novel food) che modifica il Regolamento Ue n. 1169/11 e abroga il Regolamento (CE) 258/97 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’11 dicembre 2015.
Scopo del provvedimento è di apportare un miglioramento delle condizioni esistenti, affinché le imprese possano più facilmente introdurre prodotti alimentari innovativi sul mercato dell’Ue, mantenendo allo stesso tempo un elevato livello di sicurezza alimentare per i consumatori europei. Le nuove norme si applicano a partire dal primo gennaio 2018 salvo alcune disposizioni già entrate in vigore il 31 dicembre 2015.
Per rendere più efficiente la procedura di autorizzazione, consentire una maggior rapidità di distribuzione di prodotti alimentari sicuri e innovativi sul mercato ed evitare inutili ostacoli agli scambi, garantendo nel contempo l’indispensabile sicurezza, verrà creato un sistema di autorizzazione centralizzato allo scopo di fornire una maggior certezza ai richiedenti che intendono ottenere la concessione per un nuovo prodotto alimentare, semplificando e velocizzando il processo di rilascio.

Sarà l’Efsa a effettuare la prima valutazione scientifica degli eventuali pericoli legati ai nuovi prodotti alimentari

Sarà l’Efsa a effettuare la prima valutazione scientifica degli eventuali pericoli legati ai “novel food”

In prima istanza sarà l’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) ad effettuare una valutazione scientifica degli eventuali pericoli legati alla caratteristica di nuovi prodotti alimentari, mentre la Commissione europea gestirà la procedura di ogni richiedente e formulerà le proposte per l’autorizzazione dei nuovi prodotti risultati sicuri. L’uso dei nuovi prodotti alimentari nell’Ue verrà concesso solo se essi non presentano rischi per la sanità pubblica e non comportano svantaggi dal punto di vista nutrizionale qualora con essi si intenda sostituire un prodotto alimentare simile già in commercio e altresì non debbano ritenersi fuorvianti per i consumatori. La valutazione scientifica sulla loro sicurezza definisce le condizioni per il loro uso, la loro designazione come prodotti o ingredienti alimentari e fissa i requisiti di etichettatura.
Le domande in corso, la cui valutazione non sia stata ultimata al momento dell’entrata in vigore, dovranno essere sottoposte alla disciplina fissata dal nuovo Regolamento.
Compete alla Commissione Ue completare la valutazione di tali richieste. La domanda deve essere indirizzata all’Autorità competente dello stato membro; in Italia è il Ministero della Salute al quale va indirizzata da parte dell’operatore che intenda immettere al consumo un “novel food” attenendosi altresì alle modalità indicate dal nuovo Regolamento e dalla raccomandazione CE 97/618.
Un’agevolazione è prevista per gli scambi di alimenti tradizionali provenienti da Paesi extraeuropei, ma considerati nuovi nell’Ue: in tal caso, se si può storicamente dimostrare la sicurezza e non esistano obiezioni da parte dell’Efsa o di qualcuno degli stati membri dell’Ue, l’alimento tradizionale verrà autorizzato sulla base di una notifica da parte dell’operatore del settore alimentare.
Comunque vale il principio che, nonostante l’approvazione in sede Ue, uno stato membro può sospendere o limitare l’uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare, se ritiene che possa costituire un pericolo per la salute in base alle disposizioni di salvaguardia previste dalla legislazione alimentare generale. Qualora ciò avvenga l’autorità dello stato membro deve informare la Commissione, che svolgerà un’indagine sulla misura di protezione adottata dallo stato membro e qualora il prodotto risulti rischioso per i consumatori, la Commissione può immediatamente sospendere l’autorizzazione alla sua commercializzazione nell’Ue.
Il nuovo Regolamento prende in considerazione anche i nanomateriali eventualmente utilizzati nei nuovi alimenti. Per questi dovrà essere richiesta un’autorizzazione specifica di nuovo prodotto alimentare prima di essere utilizzati negli alimenti.
La loro sicurezza dovrà essere valutata dall’Efsa. I richiedenti devono inoltre dimostrare che per testare i nanomateriali ingegnerizzati per i quali si richiede l’autorizzazione sono stati utilizzati i test più aggiornati.
Per quanto riguarda l’etichettatura i nuovi prodotti alimentari devono seguire quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1169/2011 tenendo conto che, per informare correttamente il consumatore, possono essere richiesti ulteriori requisiti specifici. L’etichetta deve indicare il nome del prodotto alimentare e, nel caso, precisarne le condizioni d’uso. Per le indicazioni nutrizionali e salutistiche si fa riferimento allo specifico Regolamento (CE) n. 1924/2006.

Circa 90 i prodotti finora autorizzati

In tutta l’Ue, tra il 1997 e il 2014 sono state presentate circa 170 domande di autorizzazione; finora sono stati autorizzati circa 90 nuovi prodotti alimentari.
Comprendono prodotti tradizionalmente consumati in Paesi extraeuropei; tra questi si riscontrano i semi di chia ricchi di acidi grassi omega -3, semi che già si trovano sulla crosta dei panini, e alimenti ottenuti utilizzando recenti innovazioni tecnologiche come certi prodotti lattieri trattati termicamente e fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964), un microrganismo che ha dimostrato di possedere proprietà probiotiche. Altri esempi di novel food autorizzati sono i fitosteroli aggiunti a prodotti caseari, il salatrim, un grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA, derivato dalle microalghe e un succo di frutta prodotto ad alta pressione e come tale considerato effetto di un nuovo processo di produzione. Un novel food di origine lattiero casearia è la lattoferrina bovina, una proteina del siero suggerita come ingrediente benefico per alimenti dietetici.

In tutta l’Ue, tra il 1997 e il 2014 sono state presentate circa 170 domande di autorizzazione: ne sono state accettate circa 90, tra cui quella riguardante i semi di chia

In tutta l’Ue, tra il 1997 e il 2014 sono state presentate circa 170 domande di autorizzazione: ne sono state accettate circa 90, tra cui quella riguardante i semi di chia

Altro novel food è il Clarinol, ricavato da olio di cartamo lavorato, da utilizzare come ingrediente per prodotti a base di latte (yogurt) o bevande di frutta destinate a consumatori adulti. Per questo prodotto viene consigliato un consumo limitato per un periodo non superiore a sei mesi. Un novel food che ha ottenuto parere favorevole dell’Efsa è un latte trattato con UV. Il trattamento viene applicato dopo la pastorizzazione al fine di prolungarne la shelf life; ha effetto anche sull’aumento del tenore di Vitamina D3. Il richiedente ha fornito dati relativi alla composizione in macro e micronutrienti del latte così trattato. Gli esperti hanno valutato favorevolmente il prodotto.

Tra i possibili nuovi alimenti anche insetti e carne di coccodrillo

Le valutazioni sui problemi posti dal Regolamento sui novel food evidenziano alcuni aspetti particolari della normativa. Ad esempio in essa si chiarisce che tali prodotti non originano solo dalla presenza di tecnologie e processi produttivi nuovi, ma sono il risultato dell’effetto che tali processi producono sul prodotto finale, che presenta aspetti nuovi e tradizionali in Paesi terzi tanto da richiedere una attenta valutazione sulle proprietà nutrizionali prima di essere ammessi al mercato dell’Ue. Si fa presente che l’argomento può coinvolgere realtà produttive di Paesi del terzo mondo dove sono in uso alimenti costituiti da bruchi, coleotteri, formiche e cavallette che, anche se ritenuti iperproteici, sono comunque assai lontani dalle nostre realtà culinarie. Rimane abbastanza critica una valutazione di questi prodotti basata su aspetti culturali tradizionali di popolazioni molto diverse in termini di storia e cultura del cibo rispetto a quelle dei Paesi dell’Ue e in particolare dell’Italia.


La normativa può coinvolgere “novel food” in uso nei Paesi del Terzo mondo, come bruchi, coleotteri, formiche e cavallette che, anche se ritenuti iperproteici, sono molto lontani dalle nostre realtà culinarie

La realtà che emerge da una analisi Coldiretti/Ipermarketing, riferita da Rolando Manfredini, Capo Area Sicurezza alimentare e produttiva di Coldiretti, dimostra che l’accettazione di certi prodotti sarebbe assai scarsa: solo l’8% di italiani si azzarderebbe ad assaggiare gli insetti, il 7% i ragni fritti e il 19% sarebbe propenso a mettere nel piatto la carne di coccodrillo. Il problema degli insetti e dei rischi connessi al loro eventuale uso per fini alimentari è oggetto di accurate verifiche in alcuni Stati membri dell’Ue mentre sta trovando consensi, perfino in seno alla Fao. Per un Paese come il nostro, dove la qualità degli alimenti è un’eccellenza, si può ipotizzare che dai novel food potrebbero derivare interessi non tanto sui requisiti qualitativi, ma piuttosto eventuali suggerimenti su processi innovativi e su speciali metodi riguardanti il confezionamento e la conservazione dei prodotti alimentari.

di Livio Leali*

*Ex direttore della Centrale del Latte di Milano e già docente di Ispezione e Controllo del Latte e degli Alimenti Derivati nell’Università degli Studi di Milano