Origine del latte in etichetta: il decreto diventa operativo

Il 19 aprile 2017 rappresenta una data importante per il comparto lattiero-caseario. Infatti, il cosiddetto “decreto latte”, diventa operativo e le aziende devono riportare in etichetta l’origine del latte, destinato tal quale al consumatore, oppure ingrediente in alcuni specifici prodotti lattiero-caseari.
L’iniziativa legislativa ha avuto uno slancio iniziale notevole, in seguito alla notizia dell’approvazione in Francia di un analogo impianto normativo sull’indicazione d’origine e che ha visto aggiungersi anche altri paesi comunitari. Ad esempio, il Portogallo, la Lituania e la Grecia.
Tuttavia, riteniamo che il fiorire di iniziative nazionali rappresenti un momento di grande debolezza del legislatore comunitario, e un danno per i principi di libera circolazione delle merci, costituenti la nostra Unione, oltre che maggiori oneri a carico di sole talune imprese, oltre che un processo d’informazione dei consumatori non standardizzato per tutta L’Ue. Infatti, non possiamo dimenticare che tale materia è di interesse comunitario e precisamente del regolamento 1169/2011 (art. 26, comma 5). La Commissione Europea nel 2015, con un’indagine, considerando il possibile impatto sociale ed economico, era giunta alla conclusione di non doversi procedere a imporre nuovi obblighi di etichettatura.
I motivi sono indubbiamente riferibili all’impatto sui costi produttivi industriali e ai possibili effetti di vincolo e limitazione, che ne potrebbero conseguire sugli approvvigionamenti.
Per questo tale normativa, seppur mossa dal principio indiscutibile di migliorare e ampliare le informazioni offerte al consumatore, per l’approccio adottato e per l’assenza di un lavoro comunitario condiviso di armonizzazione, si fa carico di significativi scontenti da parte delle imprese, che nei fatti sono chiamate ad attuarla. Inoltre, il frettoloso percorso legislativo e la limitata condivisione con gli operatori dell’industria di trasformazione hanno reso necessaria la pubblicazione, a distanza di pochissimi giorni, di una Circolare ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da cercare di colmare diverse lacune applicative non considerate in fase di stesura del Decreto interministeriale.
La Circolare del 24 febbraio 2017 ha infatti cercato di trovare, attraverso i chiarimenti, anche delle soluzioni pratiche applicative, ma per il principio di gerarchia delle fonti, non possono certo oltrepassare i vincoli stringenti imposti dallo stesso Decreto.

L’adempimento degli obblighi

Consideriamo ora nello specifico le diciture definite nel decreto e le puntualizzazioni contenute nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico.
Presupposto iniziale è che le indicazioni sull’origine devono essere indelebili, visibili e facilmente leggibili, mentre non devono essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi che potrebbero interferire.
Il singolo Paese. Nel caso sia possibile far riferimento a uno solo paese le diciture da impiegare in etichetta saranno le seguenti: “paese di mungitura” seguito dal nome del paese nel quale il latte è stato munto; “paese di condizionamento” o “paese di trasformazione” seguito dal nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il paese di mungitura e di trasformazione o condizionamento coincidessero potrà essere utilizzata la semplice dicitura “origine del latte” seguita dal nome del paese.
Più Paesi. Se il latte o il prodotto lattiero-caseario sono composti da latte proveniente da diversi paesi è prevista la possibilità di utilizzare la dicitura “Latte di Paesi Ue” ovvero “Latte di Paesi non Ue” (per le operazioni di mungitura). Oppure “latte condizionato“ o “latte trasformato” seguita dalla dicitura “Paesi UE” o “Paesi non UE” (per la fase di condizionamento/trasformazione). Tali formule sono consentite sia quando vi è una selezione di latti nello stesso imballaggio, sia quando l’impresa responsabile delle informazioni utilizzi di volta in volta latte proveniente da un solo paese ma che vi sia abitualmente variabilità nell’approvvigionamento.
In caso di mungitura e di condizionamento o trasformazione avvenuta in più paesi, il decreto, a differenza del caso relativo a un solo paese (origine del latte…), non prevede esplicitamente una formula tale da poter riassumere sotto una stessa e unica le diciture di origine, relative a mungitura e condizionamento o trasformazione. Difficile comprendere la voluntas legislatoris: tuttavia, la circolare del Mise, per analogia, chiarisce che in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione in più paesi, può essere impiegata la dicitura “origine del latte: UE” oppure “non UE”.
Quale origine. Per i formaggi, la ricotta, il mascarpone, lo yogurt e similari dobbiamo fare riferimento al paese di trasformazione secondo il codice doganale, in base al principio di origine non preferenziale: quindi individuato come il luogo ove è avvenuta “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importate del processo di fabbricazione”.
Dobbiamo considerare attentamente questa disposizione doganale in quanto se il prodotto lattiero-caseario è stato diviso, sezionato, affettato, tritato, frantumato, tagliato, pulito, macinato, refrigerato, congelato, surgelato o scongelato, non potremmo ai sensi del regolamento 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera n) considerarlo un prodotto che ha subito un trattamento taleda “trasformarlo”. Pertanto qualora un formaggio prodotto in Ue venisse solo porzionato in Italia non potremmo utilizzare il riferimento all’Italia.
Per il latte a lunga conservazione o UHT il paese di condizionamento è inteso come il luogo in cui è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte.
Il decreto non si applica in modo indiscriminato a tutti gli scambi tra operatori, in quanto è il preimballaggio destinato al consumatore finale che obbliga all’indicazione. Un operatore potrebbe cedere del latte o del formaggio ad altri operatori del settore alimentare che utilizzano i prodotti come ingredienti di alimenti composti (per esempio della pasta ripiena, del gelato), e in tal caso il prodotto finale non sarà vincolato a riportare le indicazioni di origine. In altri contesti, le informazioni relative all’origine risultano invece indispensabili per adempiere agli obblighi sui prodotti successivamente commercializzati (ad esempio il caso del latte consegnato sfuso a un caseificio, che produce prodottiper consumatori e/o collettività).

Il decreto non si applica in modo indiscriminato a tutti gli scambi tra operatori, in quanto è il preimballaggio destinato al consumatore finale che obbliga all’indicazione

La questione dell’applicabilità

Per quanto riguarda l’applicabilità della norma, chiaramente sono soggette le imprese che fabbricano in Italia per destinare il prodotto al mercato nazionale.
Seppur non sia estensibile, a causa dei principi di mutuo riconoscimento, a prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Paesi, resta discutibile, se non plausibile, che l’obbligo si applichi in generale quando il responsabile delle indicazioni in etichetta sia un OSA con sede in Italia, anche qualora il prodotto sia fabbricato in un altro paese. Tuttavia è verosimile che solo in fase di contenzioso sarà possibile dirimere tale questione di applicabilità. In questa fase gli esempi in tabella sono eseguiti secondo il principio più estensivo, diversamente sarebbero in molti casi indicazioni facoltative e non vincolanti.
Infine, la circolare prende in esame alcuni esempi di diciture già diffuse sul mercato, quali “100% latte sardo”, “ nodini di latte pugliese”, “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”, ed in tali casi si precisa che, senza creare confusione nel consumatore, potranno essere impiegate, oppure mantenute, in aggiunta a quelle definite nel decreto.

I prodotti esclusi dalla normativa

Entrando nel merito possiamo rilevare come questo non si applica in alcuni casi:

  • ai prodotti DOP ed IGP;
  • ai prodotti biologici;
  • al latte fresco, in quanto interessato da una normativa specifica;
  • ai prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, tra cui i formaggi fusi, regolamentati dalla Convenzione internazionale di Stresa del 1951, non rientranti nella definizione di formaggi di cui al Regio decreto 2033 del 15/10/1925, ma anche gelati, merendine, dessert, ecc.;
  • ai prodotti trasformati a base di latte e i prodotti venduti sfusi, o imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Tuttavia, qualora l’azienda che pone in commercio i prodotti esclusi dalla normativa volesse volontariamente riportare l’origine del latte, dovrebbe considerare il dettato normativo cosi come indicato nella Circolare del Ministero e sinteticamente illustrato in precedenza.

Disposizioni transitorie e sanzioni

Le disposizioni si applicano dal 19 aprile 2017 al 31 marzo 2019 e i prodotti non conformi, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017.
Dal punto di vista sanzionatorio è stato fatto richiamo all’art. 4 della legge 3 febbraio 2011 n. 4, dalla quale scaturisce anche la competenza concorrente dei due dicasteri (MISE e MIPAAF) a disciplinare le indicazioni attraverso decreti applicativi (art. 4 comma 3): senza dilungarci in aspetti inerenti le procedure d’infrazione comunitarie a tale testo normativo, va detto che lo stesso dispone una sanzione da 1.600,00 a 9.500,00 euro.
Altro aspetto degno di rilievo è che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogato l’articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, normativa sostanzialmente inapplicabile sull’obbligo dell’origine dei prodotti alimentari, poiché in contrasto con le norme comunitarie.
Mentre questo articolo è in fase di ultimazione il Ministero delle Politiche Agricole pubblica, sul suo portale web, un primo decreto a firma del solo Ministro Maurizio Martina ed un secondo, a distanza di 48 ore, che sostanzialmente fa un passo indietro rispetto a quanto disposto con il precedente.
L’incertezza, la confusione se non l’inquietudine che tale norma sta generando è sempre più evidente, poiché senza entrare in valutazioni dettagliate di questi due ultimi atti, quel che emerge è un dicastero che non considera le problematiche che genera con tali atti al mondo imprenditoriale, quello delle imprese e degli imprenditori che concorrono in un mercato ormai globalizzato, e della necessità di regole certe e di tempi adeguati per poter gestire i cambiamenti.
Per concludere, ci auguriamo comunque che le problematiche applicative derivanti da una mancanza di chiarezza normativa non si tramutino, in questo periodo di sperimentazione, in sanzioni capaci di mettere in difficoltà le aziende nazionali, a vantaggio di quelle comunitarie o estere, non soggette agli stessi adempimenti, ovvero in imposizioni per le imprese, senza però alcuna effettiva utilità per i consumatori, con il reale fine di aiutare il comparto primario, che però sembra avere una visione focalizzata solo al sistema Italia.

di Gianluca Favagrossa e Mauro Scorsone – Area legale e delle relazioni industriali di UnionAlimentari