Dichiarazione nutrizionale: i prodotti esclusi dall’obbligo

Tutti i prodotti alimentari devono riportare, dal 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, ad esclusione degli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data, i quali potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. In tal caso i documenti, anche interni all’azienda, dai quali potrà essere desunta la data di produzione e confezionamento, diventeranno sostanziali qualora vi fosse una verifica da parte degli organi di controllo. Questi ultimi non potranno sanzionare gli alimenti in stoccaggio presso l’azienda per aver omesso la dichiarazione nutrizionale in etichetta ed etichettati prima del 13 dicembre 2016.
Altra questione riguarda le confezioni riportanti la dichiarazione nutrizionale redatta in conformità alla normativa precedente, il D.lgs. 77/93, le quali dovevano già essere conformi nel periodo dal 13 dicembre 2014 al 13 dicembre 2016 alle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 35 del Reg. 1169/2011.
Tuttavia, in merito all’introduzione della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il legislatore comunitario ha previsto alcuni casi per i quali non risulta essere un’indicazione importante da comunicare al consumatore. Questo significa che l’OSA (Operatore del settore alimentare) responsabile delle indicazioni sull’alimento potrà a proprio piacimento decidere se riportare o meno la dichiarazione nutrizionale in etichetta.
Il legislatore comunitario ha ritenuto non essere un fattore determinante per le scelte economiche dei consumatori la presenza della dichiarazione nutrizionale in alcune categorie di prodotti non trasformati e trasformati o la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre anche la dichiarazione nutrizionale.
Altro fattore tenuto in debito conto nella fase decisionale da parte della Commissione Europea ha riguardato l’impatto sui costi produttivi che gli OSA avrebbero dovuto affrontare se l’obbligo fosse stato ampliato a tutti i prodotti alimentari, senza eccezioni, e che all’atto pratico non si traducevano in un effettivo vantaggio per il consumatore.
Premesso e acclarato che dal 13 dicembre 2016, tutti i prodotti alimentari riportano in etichetta una dichiarazione nutrizionale minima, relativa all’energia, espressa in kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal), ai grassi e acidi grassi saturi, ai carboidrati e agli zuccheri, alle proteine e al sale, espressi in grammi (g), seguendo un preciso ordine di presentazione, vi sono alcuni alimenti esentati da tale obbligo.
Di seguito prenderemo in considerazione solo alcuni casi di esenzione riportati nell’allegato V del Reg. 1169/2011, per i quali in questi ultimi mesi il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute hanno ritenuto di dover pubblicare alcuni chiarimenti interpretativi.
In ordine di elenco il regolamento riporta “i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti”. Per poter comprendere l’assunto bisogna far riferimento alle definizioni richiamate nel regolamento. I prodotti non trasformati sono i prodotti di cui alla definizione del Reg. 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera n) secondo il quale sono “prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”, ove per “trattamento” lo stesso regolamento intende “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”.
Alcuni esempi di prodotti che rientrano in tale deroga sono sicuramente i prodotti di III gamma nei quali sono compresi frutta e verdure surgelate e quelli di IV gamma che comprendono l’ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo. Elemento essenziale è il divieto di aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria. Pertanto una miscela di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati ed eventualmente surgelati potranno non riportare la dichiarazione nutrizionale.
Qualora invece siano stati aggiunti altri ingredienti – e per ingredienti sono ricompresi tutti i prodotti alimentari quindi anche solo un pizzico di sale o delle spezie – farebbe decadere l’OSA da tale deroga. Gli oli vegetali, anche se derivano da una sola categoria di ingredienti, non rientrano in tale deroga in quanto hanno subito un trattamento: l’estrazione.
Per quanto riguarda invece il punto 2 dell’allegato V, lo stesso dispone una speciale deroga ai prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
Sul punto il regolamento comunitario non chiarisce bene la portata di tale assunto, inoltre introduce il concetto di “maturazione” che attualmente è presente solo in riferimento all’impiego di latte crudo nella fabbricazione di formaggi.
In mancanza di una chiara definizione faremo riferimento ai chiarimenti interpretativi forniti dal gruppo di lavoro sull’etichettatura alla Commissione Europea e riportate nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 381060 del 5 dicembre 2016.
Secondo la nota del Ministero in tale categoria sono ricompresi i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti. Pertanto l’uva sultanina che ha subito solo il processo di essiccazione potrà rientrare in tale casistica, ma ad esempio non vi rientra la carne alla quale è stato aggiunto del sale nella fase di maturazione per poter produrre del prosciutto.
Difficile, senza una definizione puntuale, poter effettuare degli esempi concreti, tuttavia, basandoci sulle considerazioni riportate nel documento ministeriale probabilmente potremmo far rientrare in tale casistica tutti i prodotti trasformati ai quali non sono stati aggiunti altri ingredienti e quindi gli ortaggi essiccati e la frutta secca. A parere di chi scrive resta forse più plausibile interpretare il punto in riferimento a frutta la cui maturazione è stata indotta/velocizzata tramite alcuni accorgimenti dopo la raccolta.
L’allegato prosegue con l’elenco degli alimenti ai quali non si applica la dichiarazione, tra cui: le acque destinate al consumo umano; le piante aromatiche, le spezie o loro miscele; il sale e i succedanei del sale; gli edulcoranti da tavola; i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; gli aromi, gli additivi alimentari; i coadiuvanti tecnologici; gli enzimi alimentari; la gelatina; i composti di gelificazione per marmellate; i lieviti; le gomme da masticare. Infine le ultime due categorie saranno trattate a parte in quanto anch’esse oggetto di delucidazione comunitaria o ministeriale.
Sono ricompresi nel punto 18 “gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2”. La Commissione interpellata da una richiesta di chiarimento nazionale ha precisato che nel computo della valutazione della misura della superficie non devono essere ricomprese le frange (bordi) delle confezioni delle bustine di zucchero ad esempio, in quanto non sarebbe possibile leggere chiaramente le diciture apposte sulla saldatura zigrinata.
In tal caso la superficie sarà conteggiata valutando solo la parte di superficie regolare e priva di imperfezioni dovute alla inevitabile chiusura della confezione. Questo chiarimento è stato reso necessario in quanto lo zucchero rientrando nella definizione di prodotto trasformato non beneficia dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente e una sola categoria di ingredienti o nei prodotti trasformati sottoposti a maturazione.
Ultimo punto, ma non per importanza, è riferito agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
La Commissione Europea nel prevedere tale deroga ha definito alcuni elementi oggettivi riferiti all’OSA ed alle modalità di vendita del prodotto alimentare, imprescindibili per poter applicare tale punto.
La deroga si applica al “fabbricante di piccole quantità di prodotti” che sono le imprese artigiane, agricole e le microimprese, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La vendita al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio sono gli altri due elementi imprescindibili sui quali si regge la deroga.
La microimpresa dovrà quindi, senza l’impiego di intermediari, vendere direttamente al consumatore finale, alle collettività o a strutture locali di vendita al dettaglio, senza però la previsione di una fornitura su lunghe distanze.
In analogia e continuità operativa con quanto già previsto nelle linee guida al regolamento 853/2004/CE, l’ambito locale è identificato come il “territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Provincie contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
Infine nel mese di dicembre la Commissione Europea ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi ad alcune esenzioni di cui all’allegato V. Nello specifico la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per la farina che non contiene alcun ingrediente aggiunto, ad esempio additivi, vitamine e minerali. Mentre il riso precotto o Parboiled, gli oli vegetali e lo zucchero, come già richiamati in precedenza dovranno riportare la dichiarazione nutrizionale.
Gli aceti prodotti con l’aggiunta di sale e il sale iodato non potranno derogare all’obbligo, ma invece il miele, le erbe aromatiche e le spezie che contengono aromi e/o regolatori di acidità potranno non riportare la dichiarazione nutrizionale.
Per concludere, la dichiarazione nutrizionale, pur essendo un elemento utile per molti consumatori, non è sempre obbligatoria e l’operatore del settore alimentare dovrà valutare il proprio prodotto alla luce delle deroghe richiamate, quindi appurarne l’effettivo inquadramento in modo da omettere senza rischio di contestazione le relative indicazioni.

di Mauro Scorsone e Gianluca Favagrossa – Area legale e delle relazioni industriali di UnionAlimentari