Commissione UE: dazi antidumping sull’alluminio cinese

La Commissione europea ha annunciato il 22 settembre 2020 la creazione di un pacchetto di misure antidumping verso l’industria cinese dell’alluminio. Le misure previste si rivolgono alle imprese cinesi che esportano estrusioni di alluminio per realizzare profilati adatti a varie applicazioni industriali.

Ma qual è l’entità dei dazi prevista dalla Commissione UE? il campo di variazione oscilla tra il 30,45% e il 38,2%. Con un 34,9% per quelle imprese cinesi che si dimostrano più collaborative con le autorità europee. Ai prodotti di quelle meno collaborative verrà invece applicato un dazio provvisorio del 48%. Resta fisso l’importo standard applicabile del 7,5%.
I prodotti che sono soggetti ai dazi sono vari: barre di alluminio, tubi e canne, profilati (saldati e non saldati), non assemblati (preparati o meno che siano per l’uso all’interno di strutture già predisposte) che contengano non più del 99,3% di alluminio
La Commissione UE sta già lavorando per comporre una lista di tutte le aziende cinesi in base a quanto sono disponibili a collaborare con le autorità europee. Ciascun’azienda ha ricevuto un prospetto comprensivo dei calcoli relativi alla sua produzione, con tanto di eventuali errori materiali segnalati dagli stessi produttori. Eppure, sembra già che la più importante industria della Cina – la Liaoning Zhongwang Group Co, Ltd. And Yingkou Zhongwang Aluminium Business Co., Ltd- non sia favorevole e potrebbe, per questo motivo, essere soggetta ad un’aliquota più alta del 48%.
Entro il 15 Ottobre 2020, la commissione UE s’impegnerà a pubblicare un regolamento per l’imposizione del dazio con valore legale.
Se quindi i dazi provvisori decorreranno dal 15 ottobre prossimo, i nuovi, avranno valore retroattivo alla data di registrazione delle importazioni (25 agosto), mentre l’indagine della commissione UE andrà avanti fino ad aprile 2021. I dazi potranno essere confermati definitivamente (con possibilità di rimuoverli o modificarli se si tratta di circostanze eccezionali) e mantenuti in vigore per 5 anni.

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