{"id":2226,"date":"2017-05-15T09:40:57","date_gmt":"2017-05-15T09:40:57","guid":{"rendered":"https:\/\/interprogettied.com\/?p=2226"},"modified":"2017-05-15T09:40:57","modified_gmt":"2017-05-15T09:40:57","slug":"etichetta-latte-decreto-operativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/2017\/05\/etichetta-latte-decreto-operativo\/","title":{"rendered":"Origine del latte in etichetta: il decreto diventa operativo"},"content":{"rendered":"<p>Il 19 aprile 2017 rappresenta una data importante per il comparto lattiero-caseario. Infatti, il cosiddetto \u201cdecreto latte\u201d, diventa operativo e le aziende devono riportare in etichetta l\u2019origine del latte, destinato tal quale al consumatore, oppure ingrediente in alcuni specifici prodotti lattiero-caseari.<br \/>\nL\u2019iniziativa legislativa ha avuto uno slancio iniziale notevole, in seguito alla notizia dell\u2019approvazione in Francia di un analogo impianto normativo sull&#8217;indicazione d\u2019origine e che ha visto aggiungersi anche altri paesi comunitari. Ad esempio, il Portogallo, la Lituania e la Grecia.<br \/>\nTuttavia, riteniamo che il fiorire di iniziative nazionali rappresenti un momento di grande debolezza del legislatore comunitario, e un danno per i principi di libera circolazione delle merci, costituenti la nostra Unione, oltre che maggiori oneri a carico di sole talune imprese, oltre che un processo d\u2019informazione dei consumatori non standardizzato per tutta L&#8217;Ue. Infatti, non possiamo dimenticare che tale materia \u00e8 di interesse comunitario e precisamente del regolamento 1169\/2011 (art. 26, comma 5). La Commissione Europea nel 2015, con un\u2019indagine, considerando il possibile impatto sociale ed economico, era giunta alla conclusione di non doversi procedere a imporre nuovi obblighi di etichettatura.<br \/>\nI motivi sono indubbiamente riferibili all&#8217;impatto sui costi produttivi industriali e ai possibili effetti di vincolo e limitazione, che ne potrebbero conseguire sugli approvvigionamenti.<br \/>\nPer questo tale normativa, seppur mossa dal principio indiscutibile di migliorare e ampliare le informazioni offerte al consumatore, per l\u2019approccio adottato e per l\u2019assenza di un lavoro comunitario condiviso di armonizzazione, si fa carico di significativi scontenti da parte delle imprese, che nei fatti sono chiamate ad attuarla. Inoltre, il frettoloso percorso legislativo e la limitata condivisione con gli operatori dell\u2019industria di trasformazione hanno reso necessaria la pubblicazione, a distanza di pochissimi giorni, di una Circolare ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da cercare di colmare diverse lacune applicative non considerate in fase di stesura del Decreto interministeriale.<br \/>\nLa Circolare del 24 febbraio 2017 ha infatti cercato di trovare, attraverso i chiarimenti, anche delle soluzioni pratiche applicative, ma per il principio di gerarchia delle fonti, non possono certo oltrepassare i vincoli stringenti imposti dallo stesso Decreto.<\/p>\n<h4><a href=\"https:\/\/interprogettied.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Tabella-b.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-2231\" title=\"Cliccare sull'immagine per ingrandirla\" src=\"https:\/\/interprogettied.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Tabella-b-300x201.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"401\" srcset=\"https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Tabella-b-300x201.jpg 300w, https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Tabella-b-768x514.jpg 768w, https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Tabella-b-128x86.jpg 128w, https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Tabella-b.jpg 1000w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a>L\u2019adempimento degli obblighi<\/h4>\n<p>Consideriamo ora nello specifico le diciture definite nel decreto e le puntualizzazioni contenute nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico.<br \/>\nPresupposto iniziale \u00e8 che le indicazioni sull&#8217;origine devono essere indelebili, visibili e facilmente leggibili, mentre non devono essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi che potrebbero interferire.<br \/>\nIl singolo Paese. Nel caso sia possibile far riferimento a uno solo paese le diciture da impiegare in etichetta saranno le seguenti: \u201cpaese di mungitura\u201d seguito dal nome del paese nel quale il latte \u00e8 stato munto; \u201cpaese di condizionamento\u201d o \u201cpaese di trasformazione\u201d seguito dal nome del paese nel quale il latte \u00e8 stato condizionato o trasformato.<br \/>\nQualora il paese di mungitura e di trasformazione o condizionamento coincidessero potr\u00e0 essere utilizzata la semplice dicitura \u201corigine del latte\u201d seguita dal nome del paese.<br \/>\nPi\u00f9 Paesi. Se il latte o il prodotto lattiero-caseario sono composti da latte proveniente da diversi paesi \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di utilizzare la dicitura \u201cLatte di Paesi Ue\u201d ovvero \u201cLatte di Paesi non Ue\u201d (per le operazioni di mungitura). Oppure \u201clatte condizionato\u201c o \u201clatte trasformato\u201d seguita dalla dicitura \u201cPaesi UE\u201d o \u201cPaesi non UE\u201d (per la fase di condizionamento\/trasformazione). Tali formule sono consentite sia quando vi \u00e8 una selezione di latti nello stesso imballaggio, sia quando l\u2019impresa responsabile delle informazioni utilizzi di volta in volta latte proveniente da un solo paese ma che vi sia abitualmente variabilit\u00e0 nell\u2019approvvigionamento.<br \/>\nIn caso di mungitura e di condizionamento o trasformazione avvenuta in pi\u00f9 paesi, il decreto, a differenza del caso relativo a un solo paese (origine del latte\u2026), non prevede esplicitamente una formula tale da poter riassumere sotto una stessa e unica le diciture di origine, relative a mungitura e condizionamento o trasformazione. Difficile comprendere la voluntas legislatoris: tuttavia, la circolare del Mise, per analogia, chiarisce che in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione in pi\u00f9 paesi, pu\u00f2 essere impiegata la dicitura \u201corigine del latte: UE\u201d oppure \u201cnon UE\u201d.<br \/>\nQuale origine. Per i formaggi, la ricotta, il mascarpone, lo yogurt e similari dobbiamo fare riferimento al paese di trasformazione secondo il codice doganale, in base al principio di origine non preferenziale: quindi individuato come il luogo ove \u00e8 avvenuta \u201cl\u2019ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un\u2019impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importate del processo di fabbricazione\u201d.<br \/>\nDobbiamo considerare attentamente questa disposizione doganale in quanto se il prodotto lattiero-caseario \u00e8 stato diviso, sezionato, affettato, tritato, frantumato, tagliato, pulito, macinato, refrigerato, congelato, surgelato o scongelato, non potremmo ai sensi del regolamento 852\/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera n) considerarlo un prodotto che ha subito un trattamento taleda \u201ctrasformarlo\u201d. Pertanto qualora un formaggio prodotto in Ue venisse solo porzionato in Italia non potremmo utilizzare il riferimento all\u2019Italia.<br \/>\nPer il latte a lunga conservazione o UHT il paese di condizionamento \u00e8 inteso come il luogo in cui \u00e8 avvenuto l\u2019ultimo trattamento termico del latte.<br \/>\nIl decreto non si applica in modo indiscriminato a tutti gli scambi tra operatori, in quanto \u00e8 il preimballaggio destinato al consumatore finale che obbliga all\u2019indicazione. Un operatore potrebbe cedere del latte o del formaggio ad altri operatori del settore alimentare che utilizzano i prodotti come ingredienti di alimenti composti (per esempio della pasta ripiena, del gelato), e in tal caso il prodotto finale non sar\u00e0 vincolato a riportare le indicazioni di origine. In altri contesti, le informazioni relative all\u2019origine risultano invece indispensabili per adempiere agli obblighi sui prodotti successivamente commercializzati (ad esempio il caso del latte consegnato sfuso a un caseificio, che produce prodottiper consumatori e\/o collettivit\u00e0).<\/p>\n<div id=\"attachment_2228\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/interprogettied.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Foto.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2228\" class=\"size-medium wp-image-2228\" src=\"https:\/\/interprogettied.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Foto-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Foto-300x199.jpg 300w, https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Foto-768x510.jpg 768w, https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Foto-128x86.jpg 128w, https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/Foto.jpg 1000w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-2228\" class=\"wp-caption-text\">Il decreto non si applica in modo indiscriminato a tutti gli scambi tra operatori, in quanto \u00e8 il preimballaggio destinato al consumatore finale che obbliga all&#8217;indicazione<\/p><\/div>\n<h4>La questione dell\u2019applicabilit\u00e0<\/h4>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019applicabilit\u00e0 della norma, chiaramente sono soggette le imprese che fabbricano in Italia per destinare il prodotto al mercato nazionale.<br \/>\nSeppur non sia estensibile, a causa dei principi di mutuo riconoscimento, a prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Paesi, resta discutibile, se non plausibile, che l\u2019obbligo si applichi in generale quando il responsabile delle indicazioni in etichetta sia un OSA con sede in Italia, anche qualora il prodotto sia fabbricato in un altro paese. Tuttavia \u00e8 verosimile che solo in fase di contenzioso sar\u00e0 possibile dirimere tale questione di applicabilit\u00e0. In questa fase gli esempi in tabella sono eseguiti secondo il principio pi\u00f9 estensivo, diversamente sarebbero in molti casi indicazioni facoltative e non vincolanti.<br \/>\nInfine, la circolare prende in esame alcuni esempi di diciture gi\u00e0 diffuse sul mercato, quali \u201c100% latte sardo\u201d, \u201c nodini di latte pugliese\u201d, \u201clatte 100% italiano\u201d, \u201c100% latte italiano\u201d o \u201clatte italiano 100%\u201d, ed in tali casi si precisa che, senza creare confusione nel consumatore, potranno essere impiegate, oppure mantenute, in aggiunta a quelle definite nel decreto.<\/p>\n<h4>I prodotti esclusi dalla normativa<\/h4>\n<p>Entrando nel merito possiamo rilevare come questo non si applica in alcuni casi:<\/p>\n<ul>\n<li>ai prodotti DOP ed IGP;<\/li>\n<li>ai prodotti biologici;<\/li>\n<li>al latte fresco, in quanto interessato da una normativa specifica;<\/li>\n<li>ai prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, tra cui i formaggi fusi, regolamentati dalla Convenzione internazionale di Stresa del 1951, non rientranti nella definizione di formaggi di cui al Regio decreto 2033 del 15\/10\/1925, ma anche gelati, merendine, dessert, ecc.;<\/li>\n<li>ai prodotti trasformati a base di latte e i prodotti venduti sfusi, o imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, qualora l\u2019azienda che pone in commercio i prodotti esclusi dalla normativa volesse volontariamente riportare l\u2019origine del latte, dovrebbe considerare il dettato normativo cosi come indicato nella Circolare del Ministero e sinteticamente illustrato in precedenza.<\/p>\n<h4>Disposizioni transitorie e sanzioni<\/h4>\n<p>Le disposizioni si applicano dal 19 aprile 2017 al 31 marzo 2019 e i prodotti non conformi, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati potranno essere commercializzati fino all&#8217;esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017.<br \/>\nDal punto di vista sanzionatorio \u00e8 stato fatto richiamo all&#8217;art. 4 della legge 3 febbraio 2011 n. 4, dalla quale scaturisce anche la competenza concorrente dei due dicasteri (MISE e MIPAAF) a disciplinare le indicazioni attraverso decreti applicativi (art. 4 comma 3): senza dilungarci in aspetti inerenti le procedure d\u2019infrazione comunitarie a tale testo normativo, va detto che lo stesso dispone una sanzione da 1.600,00 a 9.500,00 euro.<br \/>\nAltro aspetto degno di rilievo \u00e8 che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto \u00e8 abrogato l\u2019articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, normativa sostanzialmente inapplicabile sull&#8217;obbligo dell&#8217;origine dei prodotti alimentari, poich\u00e9 in contrasto con le norme comunitarie.<br \/>\nMentre questo articolo \u00e8 in fase di ultimazione il Ministero delle Politiche Agricole pubblica, sul suo portale web, un primo decreto a firma del solo Ministro Maurizio Martina ed un secondo, a distanza di 48 ore, che sostanzialmente fa un passo indietro rispetto a quanto disposto con il precedente.<br \/>\nL\u2019incertezza, la confusione se non l\u2019inquietudine che tale norma sta generando \u00e8 sempre pi\u00f9 evidente, poich\u00e9 senza entrare in valutazioni dettagliate di questi due ultimi atti, quel che emerge \u00e8 un dicastero che non considera le problematiche che genera con tali atti al mondo imprenditoriale, quello delle imprese e degli imprenditori che concorrono in un mercato ormai globalizzato, e della necessit\u00e0 di regole certe e di tempi adeguati per poter gestire i cambiamenti.<br \/>\nPer concludere, ci auguriamo comunque che le problematiche applicative derivanti da una mancanza di chiarezza normativa non si tramutino, in questo periodo di sperimentazione, in sanzioni capaci di mettere in difficolt\u00e0 le aziende nazionali, a vantaggio di quelle comunitarie o estere, non soggette agli stessi adempimenti, ovvero in imposizioni per le imprese, senza per\u00f2 alcuna effettiva utilit\u00e0 per i consumatori, con il reale fine di aiutare il comparto primario, che per\u00f2 sembra avere una visione focalizzata solo al sistema Italia.<\/p>\n<p>di <strong>Gianluca Favagrossa <\/strong>e<strong> Mauro Scorsone<\/strong>\u00a0&#8211;\u00a0Area legale e delle relazioni industriali di UnionAlimentari<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 19 aprile 2017 rappresenta una data importante per il comparto lattiero-caseario. 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